(massima n. 1)
In tema di IRES, con riferimento alle attività finanziate con ricorso al credito da parte dei soggetti bancari, la previsione dell'indeducibilità nella misura del 3% del totale degli interessi passivi e degli oneri assimilabili, di cui all'art. 82, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, non si pone in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto la capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, scelto discrezionalmente dal legislatore, purchè sulla base di parametri oggettivi e non arbitrari.