(massima n. 1)
In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli della "par condicio creditorum". La richiesta del curatore di poter procedere alla relativa stipulazione è soggetta all'autorizzazione del giudice delegato, da emettersi con provvedimento di volontaria giurisdizione. (Rigetta, App. Brescia, 7 Dicembre 2002).