(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 40 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che al comma primo dispone che "non si considerano produttivi di reddito fondiario, gli immobili relativi ad imprese commerciali.", letto in unione con l'art. 77 dello stesso D.P.R. (per le società in nome collettivo). Si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad essa appartenenti..) comporta che in presenza di una società in nome collettivo l'immobile che le appartiene non può essere comunque considerato produttivo di reddito fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità a fini dell'impresa. (Cassa con rinvio, App. Genova, 10 giugno 1996).