(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a pił persone, fonte di responsabilitą solidale ex art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilitą, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la pił lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversitą dei titoli di responsabilitą, invece, non incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio sopra enunciato, aveva applicato all'autoritą con compiti di vigilanza sul mercato finanziario - CONSOB - il termine di prescrizione pił lungo stabilito per il fatto costituente reato, sebbene la medesima autoritą fosse chiamata a rispondere in solido con le societą autrici del reato soltanto a titolo di responsabilitą civile extracontrattuale di natura omissiva a norma dell'art. 2043 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2016).