(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, l'asse ereditario va valutato sulla base della sua reale consistenza. Ciò comporta che i debiti nei confronti degli aventi causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 cod. civ., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili, producendo l'estinzione i suoi effetti anche ai fini dell'imposta sui redditi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste, 16 Gennaio 2006).