(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi č rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non č prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/02/2015).