(massima n. 1)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, comma terzo, c.c., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., in quanto attribuisce ai figli legittimi la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongano, e al giudice il potere di decidere in caso di opposizione, valutate le circostanze personali e patrimoniali. La scelta del legislatore non contraddice l'aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. Infatti, l'art. 30, comma terzo, Cost., che impone al legislatore di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, pur esprimendo, dal lato dei rapporti tra genitori e figli, una regola di equiparazione dello status di figlio naturale allo status di figlio legittimo, dal lato dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima, si pone come norma ispiratrice di una direttiva di sempre più adeguata tutela della condizione di diritto familiare della prole naturale. Nello specifico ambito dei rapporti tra figli naturali e figli legittimi il criterio di compatibilità rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione degli uni rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame. Quanto alla previsione della decisione giurisdizionale in caso di opposizione - considerato che l'espresso riferimento in Costituzione al criterio di compatibilità assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume - il legislatore ha coerentemente assegnato al giudice il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento dell'effettiva applicazione della norma ai principi costituzionali. Infatti, per colmare l'ampia latitudine del riferimento normativo alle circostanze personali e patrimoniali, il giudice, nella propria opzione ermeneutica, è tenuto a dare una valutazione costituzionalmente orientata, la quale appunto non può ignorare (ma deve necessariamente prendere in considerazione) l'evoluzione nel tempo della coscienza sociale e dei costumi. Pertanto, la naturale concretezza della soluzione giurisdizionale (che può ovviamente essere a favore del figlio naturale) permette di calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali e patrimoniali, così da scongiurare eventuali esercizi arbitrari del diritto di commutazione o della facoltà di opposizione.