(massima n. 1)
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il pił idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalitą del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacitą del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrą fondarsi sulle modalitą con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacitą di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilitą ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalitą del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che č in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole č rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimitą.