(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione per difetto di veridicitā del riconoscimento del figlio minorenne legittimato possa essere accolta solo previa valutazione dell'interesse del minore, per contrasto con i principi di particolare tutela e protezione riservata ai minori ricavabili dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.: infatti tale illegittimitā č stata giā esclusa dalla sentenza n. 112 del 1997 della Corte costituzionale. e la circostanza che questa pronuncia si riferisca a un'ipotesi di impugnazione della veridicitā del riconoscimento di figli naturali, e non di figli legittimati, non influisce sulle conclusioni da essa raggiunte, considerato che la posizione di figlio legittimato trae origine dalla dichiarazione del soggetto che ha effettuato il riconoscimento, i cui effetti sono legati alla sua corrispondenza al vero; sicchč, una volta posta in discussione la veridicitā del riconoscimento, da cui dipende la legittimazione, č la posizione di figlio naturale che costituisce il parametro di valutazione della legittimitā costituzionale della disciplina complessiva, e le esigenze, sottolineate dalla pronuncia della Corte costituzionale., di tutelare la veritā del rapporto di filiazione e di impedire l'elusione delle norme in materia di adozione attraverso fraudolenti atti di riconoscimento permangono anche dopo la legittimazione del figlio naturale.