(massima n. 1)
Non sussiste un rapporto di necessaria pregiudizialitą tra il processo di nullitą del matrimonio e quello di separazione personale, che sono autonomi l'uno dall'altro; infatti, prima della pronuncia di nullitą, e anche in pendenza del relativo processo, i coniugi continuano ad essere trattati come tali, con reciproci diritti e doveri, mentre la sentenza di separazione non spiega efficacia di giudicato sul punto dell'esistenza e validitą del vincolo matrimoniale (salvo che sulla relativa questione le parti abbiano chiesto una decisione con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c.) e non preclude la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullitą del matrimonio. (Rigetta, App. Lecce, 26 Luglio 2003)