(massima n. 1)
In tema di IVA, poiché ai fini della individuazione dell'imposta da applicare alla transazione rilevano gli obblighi da essa derivanti, non č soggetta a tale imposta la transazione avente ad oggetto la rinuncia all'indennitā da perdita dell'avviamento ex art. 34 della L. n. 392 del 1978, non essendovi un legame tra la l'indennitā corrisposta dal locatore e l'obbligazione di rilascio dell'immobile derivante dal rapporto contrattuale, sorgendo la prestazione indennitaria quando il rapporto contrattuale č cessato, ed assolvendo alla duplice funzione di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, e di distribuire equitativamente l'incremento del valore locativo derivante dall'esercizio dell'attivitā commerciale. (Principio affermato in fattispecie in cui, a fronte della rinuncia della conduttrice all'indennitā di avviamento, correlata alla rinuncia della locatrice a ottenere opere di ripristino spettanti alla conduttrice, a costei č stata corrisposta una somma di denaro a titolo risarcitorio omnicomprensivo). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/02/2012).