(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre n. 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi. Non sono quindi imponibili le indennitą corrisposte dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.