(massima n. 1)
La norma dell'art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (la quale ha natura di interpretazione autentica della normativa contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), secondo cui non costituiscono reddito imponibile quei proventi di attivitą illecita che siano "gią sottoposti a sequestro o confisca penale", trova applicazione solo quando il provvedimento ablatorio intervenga entro il periodo d'imposta in cui il provento si colloca, senza che assumano rilievo provvedimenti di sequestro intervenuti successivamente.