(massima n. 1)
Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilitą dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale, cosģ, dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietą della cognizione e dalla semplicitą delle forme, esclude la piena applicabilitą delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell'art. 343 c.p.c., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilitą di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta.