(massima n. 2)
Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell'appellante, sia dell'appellato sul quantum valutato dal C.T.U. in primo grado, perché quest'ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l'onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.