(massima n. 1)
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente č idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sė da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.