(massima n. 1)
In seguito all'accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in sede di legittimitā, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, č tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverosia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione. (Nella specie, la S.C. ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, in quanto, pur vittorioso con riguardo al giudizio rescindente, era rimasto soccombente in quello rescissorio).