(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 1480 c.c. comprende sia la vendita per intero di una parte materiale della cosa di cui l'alienante assuma di essere proprietario (communio pro diviso), sia l'ipotesi di vendita da parte di un comproprietario, di una cosa di proprietā comune pro indiviso per contro, la vendita di un bene interamente (e non parzialmente) di proprietā altrui, č regolata dall'art. 1479 c.c.