(massima n. 1)
In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignorava che, al momento della stipula del contratto preliminare, la cosa promessa non apparteneva al promittente venditore, bensì ad un terzo, può sia proporre l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., sia chiedere, ai sensi dell'art. 1479 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente (nella specie, il giudice di merito aveva rigettato l'eccezione di inadempimento proposta dal promissario, sul presupposto che, potendo il preliminare di vendita aveva ad oggetto anche la cosa altrui, a nulla rilevava che egli fosse o meno a conoscenza dell'altruità della cosa al momento della stipula. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza, affermando che il giudice avrebbe prima dovuto svolgere la rilevante e pregiudiziale indagine circa la buona o mala fede del promissario, e poi, all'esito, decidere sulla fondatezza dell'eccezione di inadempimento del medesimo proposta).