(massima n. 1)
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l'inefficacia del recesso).