(massima n. 1)
Va esclusa la possibilità di applicazione della disciplina di cui all'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, allorché, a prescindere dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico, difetta il presupposto, cui è condizionata la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato, che in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l'individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento.