(massima n. 1)
Con riguardo ai contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa, il contenuto dell'offerta per riportare il contratto ad un giusto rapporto di scambio, a norma dell'art. 1467, ultimo comma, c.c., deve essere tale da uniformare il corrispettivo ancora dovuto ai valori di mercato del bene da trasferire, ovvero della parte del bene per il quale il corrispettivo non č stato versato. L'indagine del giudice per verificare l'idoneitā dell'offerta ad eliminare lo squilibrio economico delle prestazioni deve essere condotta attenendosi a criteri estimativi oggettivi di carattere tecnico e non a meri criteri equitativi.