(massima n. 1)
In relazione alla ratio della normativa della risoluzione del contratto per inadempimento (o per eccessiva onerositą sopravvenuta), diretta alla tutela dell'equilibrio sinallagmatico nei contratti a prestazioni corrispettive, l'obiettiva esiguitą della parte di prestazioni non eseguita (o tardivamente eseguita) in relazione all'economia complessiva della convenzione, comportando la corrispondente minima lesione dell'interesse dell'altro contraente, deve trovare esclusiva e prevalente rilevanza nel giudizio sull'importanza o meno dell'inadempimento (o della non gravositą della controprestazione nella onerositą sopravvenuta).