(massima n. 1)
L'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali č dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresė alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria.