(massima n. 1)
Il principio della immodificabilitą della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi cosģ una assoluta incertezza sul permanere della identitą di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullitą insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c..