(massima n. 1)
In tema di controversie di pubblico impiego, la domanda del dipendente o ex dipendente dell'lNPS concernente il diritto all'equo indennizzo, a norma del regolamento del personale di detto Istituto, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo, ma trova nel rapporto di pubblico impiego il proprio titolo diretto ed immediato, senza che rilevi la circostanza che si prospetti un inadempimento e si chieda il risarcimento del danno. Ne consegue, in ordine al riparto di giurisdizione, che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 era prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non viene meno per il fatto che sia scaduto il termine indicato nella disposizione transitoria dell'art. 69, comma 7 del citato D.Lgs. - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" -, atteso che il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa pone un termine di decadenza sostanziale e non processuale, riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Pertanto, con specifico riguardo all'istituto dell'equo indennizzo, deve farsi riferimento al momento terminale del procedimento, costituito dalla delibera dell'amministrazione sull'istanza, restando così attribuita al giudice amministrativo la controversa in materia che sia sorta a seguito di delibera adottata nel settembre 1990.