(massima n. 1)
In base ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimitą in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ai concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da una fascia o un'area funzionale ad un'altra; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina ai posti di preside che comporti il passaggio del docente scolastico a una fascia o area superiore attraverso una procedura concorsuale ancorché per titoli, secondo il disposto dell'art. 410 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.