(massima n. 1)
Alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietą del concorso pubblico (ordinanza n. 2 del 2001), l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative ai concorsi aperti ai candidati esterni, ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimitą dell'esclusione o dell'apertura del concorso all'esterno. Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali nell'ambito della medesima area, senza alcuna "novazione" dei relativi rapporti di lavoro.