(massima n. 1)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla controversia concernente differenze retributive pretese, ai sensi dell'art. 2126 o 2041 cod. civ., per lo svolgimento, con continuità e vincolo di subordinazione, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, di mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali della P.A. datore di lavoro, non è esclusa né dalla mancanza dell'atto formale di nomina, non essendo questo un requisito essenziale per la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, né dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo.