(massima n. 2)
Tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione e quello cd. endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di altro condividente, sussiste un rapporto di litispendenza, da disciplinare applicando il criterio della prevenzione di cui all'art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall'altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell'ordinanza del G.E. che disponga la divisione nell'ambito del procedimento esecutivo.