(massima n. 1)
In ordine all'azione risarcitoria per la lesione dell'immagine professionale e dell'integritā fisica, esercitata da un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29/1993, alla giurisdizione esclusiva del G.A., la qualificazione dell'azione in funzione del riparto di giurisdizione (secondo la regola per cui la giurisdizione compete al G.A. se l'azione č contrattuale e al giudice contrattuale e al giudice ordinario se č extracontrattuale, stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto (assoluto) alla vita, all'integritā fisica del lavoratore e al rispetto della sua personalitā), deve avvenire nel senso della extracontrattualitā, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della cosiddetta responsabilitā aquiliana, anche tutte le volte in cui non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilitā contrattuale (Nella specie, le Sezioni Unite hanno attribuito alla giurisdizione del g.o. la domanda risarcitoria proposta da un magistrato nei confronti del Ministero della giustizia e dei componenti del Consiglio giudiziario, per danni all'immagine professionale ed all'integritā fisica derivanti da affermazioni, asseritamente inveritiere, dei predetti componenti contenute nel parere espresso dal Consiglio per la promozione del magistrato).