(massima n. 1)
Restano devolute alla giurisdizione del g.a. le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto giudice, a norma dell'art. 7, comma 3, L. n. 205/2000, ha altresģ il potere, anche nelle controversie che rientrano nella giurisdizione generale di legittimitą, e non solo in quelle attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, in tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative all'annullamento degli atti illegittimi e quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che all'uopo sia necessaria in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimitą del provvedimento, ed eliminandosi altresģ il pericolo di contrasto tra i giudicati.