(massima n. 1)
In tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo ''scorrimento'' della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Infatti, può pervenirsi a diversa conclusione solo ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall'attore, quale l'indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.P.R. n. 165 del 2001.