(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 63 comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in caso d'indizione di un nuovo concorso pubblico, invece di procedere allo scorrimento di precedente graduatoria concorsuale, la Pubblica amministrazione esercita un potere autoritativo, di fronte al quale il candidato idoneo vanta solo un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo; pertanto, la contestazione dell'atto organizzativo, con il quale l'Amministrazione sceglie un percorso diverso da quello dello scorrimento della graduatoria, incide non sul diritto soggettivo del concorrente idoneo, ma sul suo interesse legittimo, di modo che si radica la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che l'Amministrazione mantiene, pur in costanza di una graduatoria ancora efficace, il potere discrezionale di non utilizzare lo strumento in questione per il reperimento di nuovo personale, che si interfaccia con l'interesse legittimo dei concorrenti utilmente collocati.