(massima n. 1)
La cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso pubblico, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; nel caso in cui, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione del provvedimento di indizione di diverse procedure (ad es. indizione di un nuovo concorso, di conferimento di incarichi diversi e di mobilitą esterna) per la copertura di posti resisi vacanti, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del D.P.R. n. 165 del 2001.