(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia dichiarato illegittima la mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego nei confronti di un determinato soggetto, l'autoritā amministrativa č tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva soltanto per gli effetti giuridici, non anche per quelli economici, dato che la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l'assunzione del servizio, salva restando l'esperibilitā da parte dell'interessato della tutela risarcitoria innanzi al giudice ordinario.