(massima n. 1)
Il comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale gią assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dei candidati esterni; ne consegue che le controversie riguardanti la legittimitą delle graduatorie relative a tali procedure selettive sono anch'esse devolute alla giurisdizione del G.A.