(massima n. 1)
Le controversie riguardanti l'assunzione obbligatoria di appartenenti alle categorie protette spettano alla giurisdizione del giudice ordinario allorché siano in contestazione i presupposti stessi su cui è basata l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; appartengono, invece, al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell'atto di avviamento al lavoro, permeato, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa.