(massima n. 1)
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, per tali intendendosi quelle caratterizzate da una prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacitą, mirata ad operare la selezione in modo obbiettivo e dominata da una discrezionalitą (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati, a nulla rilevando che, per tale seconda fase, l'Amministrazione abbia ritenuto (come, nella specie) di adottare, quale criterio selettivo, il mero sorteggio, modalitą che, pur alquanto singolare, non snatura la natura concorsuale della procedura.