(massima n. 1)
Spetta al g.o., in veste di giudice del lavoro, decidere su una controversia in materia di collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti. Infatti, nel caso della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e verte quindi sull'accertamento di diritti di docenti già iscritti in graduatoria; al riguardo vengono perciò assunte determinazioni proprie della capacità e dei poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai fini della gestione della graduatoria, con l'esclusione quindi di ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali; né si configura l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, attribuite alla cognizione del g.a. ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori.