(massima n. 1)
I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, e trasferiti ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. n. 81 del 2000, hanno - rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l'originario ente utilizzatore - la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro secondo la previsione dell'art. 4 del D.Lgs. citato, č comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'AGO, tanto pił che l'oggetto di tale posizione soggettiva č rappresentato dall'assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto.