(massima n. 1)
In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitivitą della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale - alla scelta della sede di lavoro pił vicina al proprio domicilio.