(massima n. 1)
La devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato interno sulla relativa questione processuale, non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che resta esclusa la possibilitą di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo.