(massima n. 1)
All'agente può essere conferita dal preponente anche la rappresentanza per la conclusione degli affari oggetto del contratto di agenzia (art. 1752 c.c.). In ogni caso, però, resta fermo il tratto caratteristico del contratto di agenzia: l'assoluta indipendenza, cioè, dell'esercizio professionale dell'agente, rispetto all'attività imprenditoriale del preponente, e l'assunzione, a carico dello stesso agente, del costo e dei rischi dell'esercizio medesimo, il quale si attua attraverso lo svolgimento di un'attività economica organizzata ed autonoma, la quale si sostanzia in un risultato di lavoro, posto in essere dall'agente come sopra e con il solo vincolo, verso il preponente, di stabile collaborazione.