(massima n. 1)
Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato. Ne consegue che, in tema di contratti bancari, la riforma o la cassazione della sentenza che abbia dichiarato la nullitą del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e contenga l'espressa statuizione della non debenza di interessi e spese, impedisce il passaggio in giudicato della parte di sentenza relativa alla non debenza degli accessori, trattandosi di statuizione necessariamente collegata al capo impugnato e riformato o cassato.