(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) il certificato di agibilitą attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubritą, ma tale accertamento fa proprio anche l'integrale conformitą delle opere realizzate al progetto approvato come attestato dalla licenza di abitabilitą. Al tempo stesso l'accertamento della piena conformitą dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilitą (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, n. 2777/2010).