(massima n. 1)
Il principio di inconciliabilitą della veste di testimone con quella di parte, enunciato con riferimento alle persone fisiche, ha un portata minore per quel che concerne le persone giuridiche; conseguentemente, ferma restando l'incapacitą a testimoniare della persona fisica che per statuto abbia la rappresentanza legale della societą, la relativa eccezione di nullitą della testimonianza deve essere proposta al pił tardi dopo la sua assunzione o all'udienza successiva, in caso di mancata presenza del procuratore della parte interessata. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza perché il giudice del merito aveva dedotto d'ufficio l'incapacitą a testimoniare del rappresentante legale della societą senza la necessaria e tempestiva eccezione della controparte).