(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 11 comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiede per edificare la "disponibilità" dell'area e implica una relazione qualificata a contenuto reale con il bene (come proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario), anche se in formazione, non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizzi a disporre con un intervento costruttivo (Cons. di Stato, V, 4 febbraio 2004, n. 368). In questo senso la giurisprudenza ammette la richiesta da parte di altro titolare del diritto, reale o anche obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di essi, l'interessato abbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesta la concessione edilizia (ora permesso di costruire): in altre parole, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario (Cons. St., V, 15 marzo 2001, n. 1507). Sicché, la verifica del possesso del titolo a costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce all'Amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto.