(massima n. 4)
Al fine di provare la condizione di fondo intercluso, il verbale redatto da pubblici funzionari costituisce atto pubblico, così acquisendo portata fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante. Di converso, le perizie di parte non hanno alcun valore probatorio, ma meramente indiziario, di talché, la rappresentazione dei fatti contenuta nelle stesse non può essere posta a fondamento della decisione, qualora contrasti con quella emergente da un atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa invece piena prova fino a querela di falso. Infatti, la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova. (Conferma Tar Puglia Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1408).