(massima n. 1)
L'obbligo di restituzione del bene illegittimamente occupato nell'ambito di una procedura espropriativa non ricade sul soggetto che ha commesso l'illecito ma, come correttamente evidenzia l'art. 42-bis del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione), su "l'autoritą che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico". E, in effetti, la norma positiva evidenzia un dato di palese e incontroversa ragionevolezza, atteso che sarebbe impossibile imporre la restituzione a un soggetto che non ha pił la disponibilitą del bene.